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Comunità Montane

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13

Art. 8.
(Tariffa d'ambito)

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4. L'Autorita' d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attivita' di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunita' montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attivita' di sistemazione idrogeologica del territorio.

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